Il Capo XII del Regolamento (UE) 2024/1689 è quello che definisce le sanzioni per la violazione dell’AI Act. Due articoli in particolare disegnano il quadro: l’articolo 99, che si applica agli operatori soggetti alle autorità nazionali degli Stati membri, e l’articolo 100, che disciplina un regime separato per le istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Accanto a questi c’è l’articolo 101, già analizzato in un precedente editoriale, riservato alle sanzioni inflitte dalla Commissione ai fornitori di modelli GPAI.
Gli articoli 99 e 100, per effetto dell’articolo 113, si applicano dalla data generale del 2 agosto 2026. Nei mesi che separano oggi da quella scadenza, non c’è ancora un regime sanzionatorio nazionale operativo per la gran parte degli obblighi del Regolamento: l’unica eccezione sono i divieti dell’articolo 5, già applicabili dal 2 febbraio 2025 e già sanzionati dalla data di entrata in applicazione delle norme nazionali di recepimento.
Il principio generale dell’articolo 99
Il paragrafo 1 dell’articolo 99 affida agli Stati membri il compito di stabilire le norme sulle sanzioni e sulle altre misure di esecuzione, che possono includere anche «avvertimenti e misure non pecuniarie». Le sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive» e devono tenere conto degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e della loro sostenibilità economica. Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di notificare le norme sanzionatorie alla Commissione «senza indugio e al più tardi entro la data di entrata in applicazione», con notifica di eventuali modifiche successive.
È un impianto che, sul piano del metodo, ricalca il GDPR: il Regolamento fissa i massimali edittali e i criteri, gli Stati membri articolano il dettaglio nell’ordinamento interno.
Tre tetti edittali, graduati per gravità
L’articolo 99 definisce tre tetti massimi, distinti per tipo di violazione.
- 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo (paragrafo 3) — è il tetto massimo, riservato alla violazione dei divieti dell’articolo 5 (le otto pratiche di IA vietate). Quando l’autore è un’impresa si applica l’importo maggiore tra 35 milioni e il 7%. Questo è il tetto più alto dell’intero Regolamento, più severo del GDPR che si ferma a 20 milioni o 4%.
- 15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale annuo (paragrafo 4) — è il tetto ordinario per la maggior parte delle violazioni sostanziali: obblighi dei fornitori di sistemi ad alto rischio (articolo 16), obblighi dei rappresentanti autorizzati (articolo 22), degli importatori (articolo 23), dei distributori (articolo 24), dei deployer (articolo 26), obblighi degli organismi notificati (articoli 31, 33 paragrafi 1, 3 e 4, e 34), e obblighi di trasparenza dell’articolo 50 (sistemi che interagiscono con persone fisiche, contenuti sintetici, deepfake, riconoscimento emozioni).
- 7,5 milioni di euro o 1% del fatturato mondiale annuo (paragrafo 5) — è il tetto minimo, applicabile quando un operatore fornisce «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta».
Il regime speciale per le PMI: paghi il minore, non il maggiore
Un dettaglio spesso trascurato riguarda proprio le PMI. La formula generale dei tetti (per i grandi operatori) è: si paga l’importo maggiore tra il valore assoluto in euro e la percentuale sul fatturato. Per le PMI e le start-up il paragrafo 6 inverte la logica: «ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è pari al massimo alle percentuali o all’importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, se inferiore». In altre parole, la PMI paga il valore minore tra i due. È una misura che cambia sensibilmente l’esposizione economica delle piccole imprese: una PMI con un fatturato modesto non si troverà mai davanti al massimo in euro, ma al 7% (o 3% o 1%) del proprio fatturato effettivo.
I dieci criteri per quantificare l’importo
Il paragrafo 7 elenca i criteri che l’autorità tiene in considerazione nel decidere se infliggere la sanzione e nel determinarne l’importo. Sono dieci, riportati testualmente dal Regolamento in forma sintetica:
- natura, gravità e durata della violazione e delle sue conseguenze, tenendo conto della finalità del sistema di IA, del numero di persone interessate e del livello del danno subito;
- se altre autorità di vigilanza del mercato hanno già applicato sanzioni allo stesso operatore per la stessa violazione;
- se altre autorità hanno già applicato sanzioni per violazioni di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale derivanti dalla stessa attività od omissione;
- dimensioni, fatturato annuo e quota di mercato dell’operatore;
- altri fattori aggravanti o attenuanti, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate;
- grado di cooperazione con le autorità nazionali competenti per porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti negativi;
- grado di responsabilità dell’operatore tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate;
- il modo in cui le autorità sono venute a conoscenza della violazione, in particolare se sia stata notificata dall’operatore stesso;
- il carattere doloso o colposo della violazione;
- l’eventuale azione intrapresa dall’operatore per attenuare il danno subito dalle persone interessate.
La lettera g) — il grado di responsabilità tenendo conto delle misure tecniche e organizzative attuate — è quella che premia il lavoro di compliance sostanziale: un’organizzazione che ha implementato seriamente un sistema di gestione dei rischi (articolo 9), una governance dei dati (articolo 10), una sorveglianza umana (articolo 14) può vedere la sanzione ridotta anche in caso di violazione. La lettera h) introduce l’incentivo alla self-disclosure: chi notifica spontaneamente una violazione ottiene un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a chi viene scoperto.
Le autorità pubbliche: un’eccezione rimessa agli Stati
Il paragrafo 8 introduce una flessibilità importante per il settore pubblico: «Ciascuno Stato membro può prevedere norme che dispongano in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro». L’AI Act lascia quindi agli Stati la decisione su se e in che misura applicare le sanzioni pecuniarie dell’articolo 99 alle proprie pubbliche amministrazioni. È lo stesso modello del GDPR, dove l’Italia ha scelto di mantenere le sanzioni pecuniarie anche verso le PA. La scelta nazionale sul fronte AI Act non è ancora formalizzata con una norma italiana di recepimento, e sarà uno dei punti su cui guardare il decreto di attuazione che arriverà entro il 2 agosto 2026.
Articolo 100: il binario parallelo per le istituzioni UE
L’articolo 100 istituisce un regime sanzionatorio autonomo per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento. Il potere sanzionatorio è affidato al Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), che diventa così l’autorità titolare della vigilanza sulle istituzioni europee anche per il rispetto dell’AI Act.
I tetti sanzionatori sono molto più contenuti rispetto a quelli dell’articolo 99:
- 1 500 000 euro per la violazione dei divieti dell’articolo 5 (articolo 100 paragrafo 2);
- 750 000 euro per la non conformità ai requisiti o agli obblighi del Regolamento diversi da quelli dell’articolo 5 (paragrafo 3).
La differenza di ordine di grandezza rispetto al regime degli operatori privati è significativa, ed è coerente con la logica già usata dal Regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni UE in materia di protezione dei dati: le sanzioni sono dissuasive ma modeste rispetto al bilancio delle istituzioni stesse. I fondi raccolti, per effetto del paragrafo 6 dell’articolo 100, confluiscono nel bilancio generale dell’Unione e «non pregiudicano l’effettivo funzionamento dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione sanzionato». Il paragrafo 1 impone comunque all’EDPS, nel quantificare la sanzione, di tenere conto di fattori analoghi a quelli elencati nel paragrafo 7 dell’articolo 99, incluso il bilancio annuale dell’istituzione interessata.
Garanzie procedurali e ricorso giurisdizionale
Il paragrafo 10 dell’articolo 99 è un richiamo importante alle garanzie procedurali: «L’esercizio dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell’Unione e nazionale, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo». Per le sanzioni nazionali il contesto è quello del contenzioso amministrativo italiano: quando l’autorità nazionale di vigilanza irroga una sanzione, l’operatore può impugnarla davanti al giudice amministrativo competente. Per le sanzioni dell’articolo 100, il paragrafo 5 garantisce «i diritti di difesa delle parti interessate» e l’accesso al fascicolo del Garante europeo della protezione dei dati.
Il paragrafo 9 dell’articolo 99 prevede infine che, a seconda dell’ordinamento giuridico, le sanzioni possano essere inflitte dalle autorità giudiziarie nazionali o da altri organismi, purché l’applicazione abbia «effetto equivalente». Per l’Italia ciò significa che il modello applicativo — autorità amministrativa indipendente, autorità giudiziaria, procedura amministrativa impugnabile — sarà definito nel decreto di attuazione nazionale.
Quanto si rischia, davvero
Mettendo in fila gli importi massimi, il quadro completo è questo: per un’impresa che viola il divieto dell’articolo 5 il rischio è fino a 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale; per un’impresa che viola gli obblighi sostanziali del fornitore o del deployer è fino a 15 milioni o 3%; per informazioni inesatte si ferma a 7,5 milioni o 1%; per un fornitore di modello GPAI è fino a 15 milioni o 3% (articolo 101); per un’istituzione UE è fino a 1,5 milioni per l’articolo 5 e 750 mila euro per il resto.
La comparazione con il GDPR è inevitabile. Il GDPR si ferma a 20 milioni o 4%. L’AI Act, nel tetto più alto, arriva a 35 milioni o 7%. Per la stessa grande impresa, la stessa violazione può esporre a entrambi i regimi: il paragrafo 7 lettera c) dell’articolo 99 impone però di tenere conto delle sanzioni già applicate «per violazioni di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, qualora tali violazioni derivino dalla stessa attività o omissione». È una clausola di coordinamento utile nella pratica, perché impedisce l’effetto a cascata tra regimi sanzionatori sovrapposti.
Fonte
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 12 luglio 2024. Articoli 99, 100, 101 e 113. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
