Il 2 agosto 2026, insieme al grosso degli obblighi per i sistemi ad alto rischio, diventa applicabile anche l’articolo 50 dell’AI Act. È la norma che introduce gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di IA: chatbot, sistemi di riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica, generazione di contenuti sintetici, deepfake. Non è una norma simbolica: la violazione rientra tra quelle sanzionate dall’articolo 99, paragrafo 4, lettera g), con multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo.
L’impianto a quattro paragrafi
L’articolo 50 costruisce quattro obblighi distinti, divisi tra fornitori (paragrafi 1 e 2) e deployer (paragrafi 3 e 4). La distinzione ricalca l’architettura generale del Regolamento: il fornitore è chi sviluppa e mette sul mercato il sistema di IA, il deployer è chi lo utilizza sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.
§1 — Chatbot e sistemi interattivi: l’obbligo di dichiarare che si sta parlando con un’IA
Il paragrafo 1 obbliga i fornitori di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con persone fisiche a progettare e sviluppare il sistema in modo che l’interlocutore sia informato del fatto di stare interagendo con un sistema di IA. L’obbligo non si applica quando l’interazione con una macchina sia «evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta», tenendo conto di circostanze e contesto.
La ratio è duplice: evitare inganno e consentire scelte informate all’utente. È prevista un’eccezione per i sistemi autorizzati dalla legge «ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati», con la contro-eccezione dei sistemi a disposizione del pubblico per segnalare un reato: su questi ultimi la dichiarazione resta obbligatoria.
Il perimetro pratico è ampio: assistenti virtuali su siti e app, bot di customer service, agenti vocali sui centralini, assistenti per la candidatura a posizioni lavorative. L’obbligo grava sul fornitore del sistema, che deve progettare la modalità di disclosure; il deployer che integra il chatbot nel proprio servizio dovrà assicurarsi che la disclosure sia effettivamente esposta all’utente.
§2 — Contenuti sintetici: marcatura meccanica e rilevabilità
Il paragrafo 2 riguarda i fornitori di sistemi di IA — compresi i modelli per finalità generali — che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici. Questi fornitori devono garantire che gli output siano «marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente». La norma parla esplicitamente di soluzioni tecniche «efficaci, interoperabili, solide e affidabili»: tipicamente watermarking crittografico, provenance metadata (C2PA), fingerprinting, purché rilevabili da strumenti automatici.
Due eccezioni delimitate:
- sistemi che svolgono «una funzione di assistenza per l’editing standard» o che non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica (per esempio correzione grammaticale, denoise, upscaling puro);
- sistemi autorizzati dalla legge per attività di contrasto ai reati.
Il costo di compliance non è simbolico: per i generatori di immagini e video di grande scala significa implementare marcature che sopravvivano a ricompressione, screenshot, re-encoding. L’articolo 50 non prescrive una tecnologia specifica ma parla di «stato dell’arte generalmente riconosciuto». L’Ufficio per l’IA, ai sensi del paragrafo 7, agevolerà codici di buone pratiche e la Commissione potrà adottare atti di esecuzione per fissare norme comuni qualora i codici siano giudicati inadeguati.
§3 — Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica
Il paragrafo 3 si sposta sul lato deployer. Chi utilizza un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema e trattare i dati personali in conformità dei Regolamenti (UE) 2016/679 (GDPR) e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680.
L’obbligo si combina con i divieti dell’articolo 5: il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche è già vietato dal 2 febbraio 2025 (salvo usi medici o di sicurezza), così come la categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale, orientamento sessuale. Per gli usi residui legittimi, scatta comunque l’obbligo di informativa dell’articolo 50 paragrafo 3.
Anche qui l’obbligo non si applica ai sistemi autorizzati dalla legge per attività di contrasto dei reati.
§4 — Deepfake e testi generati per informare il pubblico
Il paragrafo 4 è la norma che più direttamente tocca l’informazione e la produzione di contenuti. Il deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un «deep fake» deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.
Le eccezioni sono due, tassative:
- autorizzazione di legge per attività di contrasto ai reati;
- opera o programma «manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi»: in questo caso la disclosure si limita alla rivelazione dell’esistenza dei contenuti generati o manipolati, «senza ostacolare l’esposizione o il godimento dell’opera».
La seconda parte del paragrafo 4 si applica al testo. Il deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo «pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico» deve rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. L’obbligo non si applica se il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale.
È l’eccezione che salvaguarda il giornalismo professionale: un articolo scritto con assistenza IA, rivisto da un giornalista e pubblicato sotto responsabilità editoriale, non è soggetto all’obbligo di disclosure del paragrafo 4. Il confine è la revisione umana effettiva e la responsabilità editoriale: non basta una lettura formale.
Tempistica, accessibilità, relazione con altri obblighi
Il paragrafo 5 impone che le informazioni dei paragrafi da 1 a 4 siano fornite alle persone fisiche interessate «in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione». Devono inoltre rispettare i requisiti di accessibilità applicabili (European Accessibility Act e normativa correlata).
Il paragrafo 6 chiarisce che le disposizioni dell’articolo 50 «lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al capo III» (high-risk) e gli altri obblighi di trasparenza del diritto dell’Unione o nazionale. In pratica: se il sistema è anche ad alto rischio, si sommano gli obblighi del Capo III; se esistono obblighi di trasparenza del GDPR, del Digital Services Act o del diritto d’autore, restano tutti applicabili.
Sanzioni: articolo 99, paragrafo 4, lettera g)
La violazione degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 è inclusa, senza ambiguità, nell’elenco dell’articolo 99 paragrafo 4 lettera g). La sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino a 15.000.000 di euro o, se l’autore è un’impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Per le PMI, comprese le start-up, il paragrafo 6 dell’articolo 99 prevede che la sanzione sia pari «al massimo alle percentuali o all’importo» del paragrafo 4, «se inferiore»: si applica cioè la soglia più bassa tra i 15 milioni e il 3% del fatturato.
Cosa fare adesso
L’orizzonte operativo del 2 agosto 2026 è vicino. Tre categorie di operatori sono particolarmente toccate:
- Aziende che impiegano chatbot o assistenti virtuali in contatto con clienti o dipendenti: verificare che il sistema dichiari la natura di IA, testare la formula utilizzata, includere la disclosure nei percorsi vocali e testuali oltre che nei disclaimer statici.
- Aziende che usano GenAI per produzione di contenuti (marketing, editoria, social media): distinguere tra contenuti creativi/satirici (disclosure attenuata), contenuti informativi (disclosure piena salvo revisione editoriale), deepfake in senso stretto (disclosure sempre dovuta salvo eccezione di legge).
- Fornitori di modelli generativi: lavorare sul watermarking e sui metadati di provenance, monitorare l’evoluzione dei codici di buone pratiche che l’Ufficio per l’IA sta agevolando e che la Commissione potrà trasformare in atti di esecuzione.
Per tutti, il punto cieco tipico sono gli usi indiretti: un reparto che integra un modello di terze parti in un flusso aziendale senza chiedersi se quel flusso produca output che ricadano nell’articolo 50. Il mapping degli use case interni di IA è il primo esercizio utile, oggi più ancora della scelta della tecnologia di watermarking.
Fonte
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, articoli 50 e 99. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
