Quando si parla di AI Act si tende a guardare alla scadenza del 2 agosto 2026. Ma un pezzo del Regolamento è già applicabile da oltre un anno: l’articolo 5 — Pratiche di IA vietate è in vigore dal 2 febbraio 2025, per effetto dell’articolo 113 lettera a). Le otto pratiche elencate non sono da mitigare con documentazione e sistemi di gestione del rischio: sono semplicemente vietate, e violare il divieto costa fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.
La formula usata dall’articolo 5
Il paragrafo 1 dell’articolo 5 apre con una formula netta: «Sono vietate le pratiche di IA seguenti». Il divieto copre tre condotte distinte — l’immissione sul mercato, la messa in servizio, l’uso — e coinvolge quindi non solo chi sviluppa un sistema, ma anche chi lo integra in un prodotto e chi, come deployer, lo utilizza concretamente. Non basta «non essere il produttore» per stare al sicuro.
Gli otto divieti
- Tecniche subliminali o manipolative — sistemi di IA che usano tecniche subliminali che agiscono senza che la persona ne sia consapevole, o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli, aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento e di pregiudicare in modo considerevole la capacità di prendere una decisione informata, causando o potendo ragionevolmente causare un danno significativo.
- Sfruttamento di vulnerabilità — sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere il comportamento in modo tale da causare un danno significativo.
- Punteggio sociale — sistemi di IA per la valutazione o la classificazione di persone fisiche o gruppi sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali, quando il punteggio così ottenuto porta a un trattamento pregiudizievole in contesti sociali estranei a quelli di raccolta dei dati, o a un trattamento ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità.
- Polizia predittiva basata solo su profilazione — sistemi di IA che valutano o prevedono il rischio che una persona fisica commetta un reato unicamente sulla base della profilazione o della valutazione dei tratti della personalità. Il divieto non tocca i sistemi di supporto alla valutazione umana fondata su fatti oggettivi e verificabili.
- Scraping non mirato di volti — sistemi di IA che creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali prese da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. È il divieto che, sul piano operativo, colpisce il modello di business di alcuni servizi commerciali di face search.
- Riconoscimento delle emozioni sul lavoro e a scuola — sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione. Il divieto ammette due eccezioni: motivi medici o motivi di sicurezza.
- Categorizzazione biometrica su caratteristiche sensibili — sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone sulla base dei dati biometrici per trarre deduzioni su razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale. L’etichettatura o il filtraggio di dataset biometrici acquisiti legalmente — e l’uso da parte delle autorità di contrasto — restano fuori dal divieto.
- Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici a fini di contrasto — vietata, salvo eccezioni strettamente tipizzate (lettera h del paragrafo 1).
L’eccezione biometrica: un divieto con tre obiettivi tassativi
L’ottavo divieto — l’identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico per fini di attività di contrasto — è quello che nel negoziato politico ha tenuto più banco. Il testo finale lo vieta, ma consente l’uso strettamente necessario per tre soli obiettivi: (i) la ricerca mirata di vittime specifiche di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale, nonché la ricerca di persone scomparse; (ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica, o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico; (iii) la localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato previsto dall’Allegato II, punibile con pena detentiva di almeno quattro anni.
Anche in questi casi l’uso è subordinato a autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente con decisione vincolante, a una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e alla registrazione nella banca dati UE. In situazioni di urgenza si può iniziare l’uso prima dell’autorizzazione, che però va richiesta entro 24 ore: se viene respinta, l’uso si interrompe con effetto immediato e tutti i dati e gli output vanno eliminati. L’articolo 5 aggiunge inoltre che «nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona può essere presa unicamente sulla base dell’output del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale».
Il paragrafo 5 dell’articolo 5 rinvia poi agli Stati membri la decisione se autorizzare o meno, in tutto o in parte, questo uso nell’ordinamento nazionale. In assenza di una disciplina italiana ad hoc, il divieto generale rimane la regola di default.
Le sanzioni: il tetto più alto dell’intero Regolamento
L’articolo 99, paragrafo 3, fissa la sanzione per la violazione dell’articolo 5: «La non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all’articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore».
È il tetto più alto dell’intero Regolamento, più severo rispetto alle altre fattispecie sanzionatorie dell’articolo 99 (15 milioni o 3 % del fatturato per la maggior parte degli altri obblighi, 7,5 milioni o 1 % per informazioni inesatte agli organismi notificati). Per dare una misura: supera il massimo del GDPR, fermo al 4 % del fatturato o a 20 milioni di euro. L’intento del legislatore europeo è leggibile: i divieti dell’articolo 5 non sono negoziabili con misure di conformità, e la loro violazione viene trattata come la condotta più grave contemplata dall’AI Act.
Cosa significa per un’organizzazione italiana oggi
L’articolo 5 è applicabile da più di un anno. Non è un esercizio preparatorio: è diritto vigente. Questo sposta il baricentro del lavoro di compliance da «ci prepariamo per il 2026» a «verifichiamo oggi se qualcosa di quanto usiamo rientra in una delle otto pratiche vietate».
Le aree più a rischio nel contesto italiano sono concrete: strumenti HR che inferiscono stati emotivi dei candidati o dei dipendenti, sistemi di proctoring scolastico con riconoscimento delle emozioni, piattaforme che alimentano banche dati facciali con immagini raccolte indiscriminatamente dal web, punteggi reputazionali trasversali usati per decisioni in contesti estranei a quelli di origine dei dati, strumenti di profilazione individuale del rischio di reato, categorizzazioni biometriche che deducano opinioni politiche o orientamento sessuale.
Per ciascuno di questi casi il punto non è se il fornitore sia europeo, se i dati siano anonimi o se il sistema sia «solo di supporto»: il divieto si applica all’uso. L’esercizio di verifica utile oggi, a distanza di quattro mesi dalla scadenza più ampia del 2 agosto 2026, è una ricognizione puntuale dei sistemi di IA effettivamente in funzione, letti uno per uno alla luce delle lettere a)–h) dell’articolo 5. Tutto il resto viene dopo.
Fonte
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 12 luglio 2024. Articoli 5, 99 (paragrafo 3) e 113. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
