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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI Act, modelli GPAI: obblighi applicabili dal 2 agosto 2025, sanzioni dal 2026

Il Capo V del Regolamento UE 2024/1689 disciplina i modelli di IA per finalità generali. È applicabile dal 2 agosto 2025, un anno prima dell'applicazione generale del Regolamento. C'è però una sfasatura: le sanzioni della Commissione previste dall'articolo 101 scattano soltanto dal 2 agosto 2026. Nel frattempo obblighi di documentazione, trasparenza sui contenuti di addestramento e valutazione dei rischi sistemici sono già vincolanti.

DATE2026.04.13 22:46
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AI Act, modelli GPAI: obblighi applicabili dal 2 agosto 2025, sanzioni dal 2026

Dal 2 agosto 2025 è diritto vigente il Capo V dell’AI Act (articoli 51-56), dedicato ai modelli di IA per finalità generali — quelli che in inglese si chiamano general-purpose AI models, GPAI. Lo prevede l’articolo 113 lettera b) del Regolamento (UE) 2024/1689. È un pacchetto di obblighi che anticipa di un anno l’applicazione generale del Regolamento e riguarda direttamente i fornitori dei modelli fondativi che alimentano gran parte degli strumenti di IA oggi sul mercato.

Sulla stessa data c’è però un’asimmetria meno raccontata: l’articolo 113 lettera b) dispone che il Capo XII si applichi dal 2 agosto 2025 «ad eccezione dell’articolo 101». L’articolo 101 è quello sulle sanzioni pecuniarie specifiche per i fornitori di modelli GPAI irrogate dalla Commissione europea. Lo strumento sanzionatorio centrale, quindi, non è in vigore dalla stessa data degli obblighi sostanziali: scatta nella data generale del 2 agosto 2026.

Quando un modello è «con rischio sistemico»: la soglia dei 10^25 FLOP

L’articolo 51 definisce una sotto-categoria: i modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico. Un modello rientra in questa sotto-categoria in due casi: (a) se presenta capacità di impatto elevato valutate con strumenti tecnici e metodologie adeguati, oppure (b) su decisione della Commissione, ex officio o a seguito di segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, se presenta capacità o impatto equivalenti, tenendo conto dei criteri dell’Allegato XIII.

Il paragrafo 2 fissa la soglia tecnica di presunzione: «Si presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a 10^25». La Commissione può modificare questa soglia per atto delegato (articolo 51 paragrafo 3) in modo da tenere il passo dell’evoluzione di hardware e algoritmi.

La soglia dei 10^25 FLOP è oggi superata da una manciata di modelli di frontiera: GPT-4 e successori, Gemini Ultra, Claude Opus, Llama di taglia maggiore, qualche modello cinese. È lo strato ristretto dei foundation model più grandi al mondo, ed è esattamente su di loro che il legislatore europeo ha voluto concentrare il regime rinforzato.

La procedura di notifica: due settimane

L’articolo 52 impone al fornitore che ricade nella condizione di cui all’articolo 51 paragrafo 1 lettera a) di informare la Commissione «senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dal soddisfacimento di tale requisito o dal momento in cui viene a conoscenza che tale requisito sarà soddisfatto». Il fornitore può accompagnare la notifica con argomentazioni per sostenere che, pur avendo superato la soglia, il modello non presenta rischi sistemici. Se la Commissione non accetta queste argomentazioni, il modello è classificato con rischio sistemico.

Il paragrafo 6 prevede la pubblicazione di un elenco dei modelli GPAI con rischio sistemico, mantenuto aggiornato dalla Commissione, compatibilmente con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dei segreti commerciali.

Gli obblighi base dei fornitori GPAI (articolo 53)

L’articolo 53 impone quattro obblighi a tutti i fornitori di modelli GPAI, anche a quelli senza rischio sistemico:

  • Documentazione tecnica — redazione e aggiornamento della documentazione tecnica del modello, compresi il processo di addestramento e prova e i risultati della valutazione, contenente almeno le informazioni dell’Allegato XI e trasmissibile su richiesta all’ufficio per l’IA e alle autorità nazionali competenti.
  • Informazioni per i fornitori a valle — predisposizione e messa a disposizione di informazioni e documentazione per i fornitori di sistemi di IA che vogliono integrare il modello nei loro sistemi, in modo che abbiano una buona comprensione di capacità e limiti del modello e possano adempiere ai loro obblighi. Contenuto minimo: Allegato XII.
  • Policy sul diritto d’autore — attuazione di una politica per adempiere alla normativa UE sul diritto d’autore, in particolare per individuare e rispettare, anche con tecnologie all’avanguardia, la riserva di diritti espressa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790 (la clausola opt-out per il text and data mining).
  • Sintesi pubblica dei contenuti di addestramento — redazione e pubblicazione di una «sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello», secondo un modello fornito dall’ufficio per l’IA.

Quest’ultimo è l’obbligo che ha attirato più attenzione: obbliga i fornitori dei modelli fondativi a rendere pubblicamente riconoscibili, almeno in forma aggregata, i dataset di training. È un cambio di regime rispetto all’approccio storico dei grandi laboratori, molti dei quali non rivelavano nulla sui contenuti usati in addestramento.

L’eccezione open source (e il suo limite)

L’articolo 53 paragrafo 2 esenta dagli obblighi delle lettere a) e b) — documentazione tecnica e documentazione per i fornitori a valle — i modelli rilasciati con licenza libera e open source che consentono accesso, uso, modifica e distribuzione e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull’architettura e sull’uso, sono resi pubblici. L’eccezione cade, però, se il modello è classificato con rischio sistemico: in quel caso gli obblighi tornano interi. Restano comunque vincolanti per tutti, anche per i modelli open source, gli obblighi di copyright policy e di sintesi pubblica dei contenuti di addestramento.

Rappresentante autorizzato UE per i fornitori extra-UE

L’articolo 54 impone ai fornitori stabiliti in paesi terzi di nominare, prima dell’immissione sul mercato dell’Unione, un rappresentante autorizzato stabilito nell’UE con mandato scritto. Il rappresentante tiene a disposizione dell’ufficio per l’IA la documentazione tecnica del modello «per un periodo di 10 anni dalla data in cui il modello di IA per finalità generali è stato immesso sul mercato» e coopera con le autorità in qualsiasi azione relativa al modello, anche quando è integrato in sistemi di IA già commercializzati. Se il rappresentante ritiene che il fornitore stia agendo in contrasto con i propri obblighi, pone fine al mandato e lo comunica all’ufficio per l’IA.

Anche per l’articolo 54 vale l’eccezione per i modelli open source — salvo che presentino rischi sistemici.

Gli obblighi rinforzati per i modelli con rischio sistemico (articolo 55)

L’articolo 55 aggiunge, a carico dei fornitori di modelli GPAI con rischio sistemico, quattro obblighi ulteriori:

  • Valutazione dei modelli con adversarial testing — valutazione in conformità di protocolli e strumenti standardizzati che rispecchino lo stato dell’arte, con svolgimento e documentazione del test contraddittorio per individuare e attenuare i rischi sistemici.
  • Valutazione e attenuazione dei rischi sistemici a livello UE — comprese le loro fonti, derivanti dallo sviluppo, immissione sul mercato o uso del modello.
  • Tracking e notifica di incidenti gravi — documentazione e comunicazione senza indebito ritardo all’ufficio per l’IA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti, delle informazioni sugli incidenti gravi e sulle eventuali misure correttive.
  • Cybersicurezza adeguata — garanzia di «un livello adeguato di protezione della cibersicurezza per quanto riguarda il modello di IA per finalità generali con rischio sistemico e l’infrastruttura fisica del modello».

L’ultimo punto è importante da sottolineare: la protezione deve coprire anche l’infrastruttura fisica su cui gira il modello. Non basta mettere in sicurezza i pesi: entra nel perimetro dell’obbligo anche il data center che ospita il training e l’inferenza.

Il ruolo dei codici di buone pratiche (articolo 56)

Fino alla pubblicazione delle norme armonizzate europee, i fornitori GPAI possono dimostrare la conformità agli obblighi degli articoli 53 e 55 basandosi sui codici di buone pratiche previsti dall’articolo 56, elaborati sotto il coordinamento dell’ufficio per l’IA. La conformità alle norme armonizzate, quando saranno pubblicate, darà una presunzione di conformità più stabile. Chi non aderisce a un codice approvato deve comunque dimostrare «mezzi alternativi adeguati di conformità» ai fini dell’approvazione della Commissione.

Le sanzioni: 15 milioni o 3%, ma dal 2 agosto 2026

L’articolo 101 paragrafo 1 fissa il tetto sanzionatorio per i fornitori GPAI: «La Commissione può infliggere ai fornitori di modelli di IA per finalità generali sanzioni pecuniarie non superiori al 3 % del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente o a 15 000 000 EUR, se superiore», quando il fornitore ha violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del Regolamento, non ha ottemperato a richieste di informazioni o di misure, o non ha dato accesso al modello per le valutazioni previste dall’articolo 92.

La specificità procedurale è che queste sanzioni sono inflitte direttamente dalla Commissione europea, non dalle autorità nazionali. La Corte di giustizia dell’UE ha su di esse competenza giurisdizionale anche di merito: può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione. Ma — punto chiave — per effetto dell’articolo 113 lettera b) l’articolo 101 non si applica dal 2 agosto 2025: si applica dalla data generale del 2 agosto 2026. Nei dodici mesi che vanno dal 2 agosto 2025 al 2 agosto 2026 gli obblighi degli articoli 53-55 sono vincolanti, ma il regime sanzionatorio della Commissione che dovrebbe farli rispettare non c’è ancora.

Chi deve farci i conti oggi

Sul versante dei fornitori di modelli fondativi l’insieme dei soggetti interessati è noto: una manciata di aziende statunitensi, il polo cinese, pochi operatori europei (Mistral in testa). Questi stanno già costruendo la propria compliance interna rispetto al Capo V, e i primi codici di buone pratiche sono stati elaborati proprio per loro.

Sul versante dei fornitori a valle — le aziende europee che integrano un modello GPAI in prodotti, servizi o processi interni — il Capo V non impone obblighi diretti, ma cambia il contesto in cui lavorano. L’articolo 53 lettera b) obbliga i fornitori del modello a mettere loro a disposizione «informazioni e documentazione» che consentano una buona comprensione di capacità e limiti del modello e permettano di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Regolamento. Un’azienda italiana che integra un LLM di terza parte in un applicativo interno ha quindi un diritto, esigibile dal proprio fornitore a monte, a ricevere questa documentazione: è la base su cui potrà poi costruire la propria valutazione e la propria eventuale qualificazione come sistema ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6.

Fonte

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 12 luglio 2024. Articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 101 e 113. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

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