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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI Act, articolo 71: la banca dati UE dei sistemi di IA ad alto rischio, cosa sarà pubblico e cosa no

L'articolo 71 dell'AI Act istituisce una banca dati UE centralizzata per i sistemi di IA ad alto rischio dell'Allegato III. Registrano fornitori, rappresentanti autorizzati e deployer pubblici. Le informazioni sono, per impostazione predefinita, accessibili al pubblico. Il regime cambia per i sistemi usati in contrasto ai reati, migrazione e asilo, confinati in una sezione riservata.

DATE2026.04.14 15:00
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AI Act, articolo 71: la banca dati UE dei sistemi di IA ad alto rischio, cosa sarà pubblico e cosa no

Tra le infrastrutture normative che accompagnano l’applicazione dell’AI Act dal 2 agosto 2026 ce n’è una poco citata ma centrale per il funzionamento del sistema: la banca dati dell’Unione per i sistemi di IA ad alto rischio. A istituirla è l’articolo 71 del Regolamento (UE) 2024/1689, che costituisce il Capo VIII del testo. L’impostazione è quella di un registro pubblico accessibile, con una sezione riservata per i casi in cui la pubblicità rischierebbe di pregiudicare attività di contrasto e controllo delle frontiere.

Chi la istituisce e la gestisce

Il paragrafo 1 dell’articolo 71 stabilisce che la banca dati è istituita e mantenuta dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione consulta gli esperti competenti per definirne le specifiche funzionali e il consiglio per l’IA quando quelle specifiche vengono aggiornate. Il paragrafo 6 aggiunge un elemento giuridicamente netto: «La Commissione è il titolare del trattamento della banca dati dell’UE», con l’obbligo di mettere a disposizione un adeguato sostegno tecnico e amministrativo per fornitori, potenziali fornitori e deployer, e di garantire la conformità ai requisiti di accessibilità.

Cosa contiene e chi inserisce i dati

Il contenuto della banca dati è scandito dai paragrafi 2 e 3 per rinvio all’Allegato VIII del Regolamento. Le tre sezioni dell’Allegato VIII sono popolate da soggetti diversi:

  • Sezione A dell’Allegato VIII — dati inseriti dal fornitore (o dal rappresentante autorizzato) sul sistema di IA ad alto rischio;
  • Sezione B dell’Allegato VIII — dati inseriti dal fornitore che, in autonomia, ha concluso che il suo sistema non sia ad alto rischio in applicazione della deroga dell’articolo 6 paragrafo 3 (registrazione resa obbligatoria dall’articolo 49 paragrafo 2);
  • Sezione C dell’Allegato VIII — dati inseriti dal deployer quando quest’ultimo è un’autorità, un’agenzia o un organismo pubblico, oppure agisce per conto degli stessi (articolo 49 paragrafi 3 e 4).

La banca dati accoglie dunque tre tipi di registrazione: il sistema ad alto rischio prima dell’immissione sul mercato (fornitore), la dichiarazione di non-alto-rischio per la deroga dell’articolo 6 paragrafo 3 (fornitore), l’uso del sistema da parte di un’amministrazione pubblica (deployer pubblico).

Il regime di accesso: trasparenza come default

Il paragrafo 4 fissa il principio generale: le informazioni registrate a norma dell’articolo 49 sono «accessibili e disponibili al pubblico in modo facilmente fruibile». Devono inoltre essere «di facile consultazione e leggibili meccanicamente», cioè utilizzabili sia dai cittadini sia da strumenti automatici di analisi. La scelta non è retorica: un registro machine-readable consente a ricercatori, giornalismo investigativo e società civile di costruire sopra il dato un’infrastruttura di monitoraggio indipendente, qualcosa che il solo portale ufficiale non potrebbe mai fornire da solo.

Il principio è il contrario rispetto alle banche dati industriali tradizionali, dove la pubblicazione dei dati operativi è l’eccezione. Qui la pubblicazione è la regola, e la riservatezza è l’eccezione giustificata.

Le eccezioni: sistemi per contrasto, migrazione, asilo, frontiere

Il paragrafo 4 dell’articolo 49 costruisce una sezione sicura non pubblica della banca dati per alcuni use case particolarmente sensibili. Si tratta dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III ai punti 1, 6 e 7:

  • punto 1 — biometria (identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica per attributi sensibili, riconoscimento delle emozioni);
  • punto 6 — attività di contrasto (valutazione del rischio di vittimizzazione, poligrafi, affidabilità degli elementi probatori, profilazione investigativa);
  • punto 7 — migrazione, asilo e controllo delle frontiere (valutazione del rischio posto da una persona fisica, esame di domande di asilo/visto/soggiorno, identificazione in contesti di frontiera).

Per questi sistemi, la registrazione avviene in una sezione riservata comprensiva solo di un sottoinsieme dei dati (alcuni punti delle sezioni A, B, C dell’Allegato VIII e i punti 1, 2, 3, 5 dell’Allegato IX). L’accesso è limitato alla Commissione e alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 74 paragrafo 8. Una scelta coerente con la sensibilità delle informazioni, ma che sposta su quelle autorità il peso della vigilanza che, per gli altri settori, è in parte svolta dalla trasparenza pubblica.

Un’ulteriore eccezione al regime di pubblicità riguarda le informazioni registrate a norma dell’articolo 60 (test in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa): in questo caso l’accesso è riservato alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, salvo che il fornitore o potenziale fornitore non abbia dato consenso esplicito alla pubblicazione.

Infine, i sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III punto 2 (infrastrutture critiche: gestione del traffico stradale, fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità come componenti di sicurezza) sono registrati a livello nazionale, non nella banca dati UE, come stabilisce il paragrafo 5 dell’articolo 49.

Dati personali: minimo necessario

Il paragrafo 5 dell’articolo 71 disciplina il trattamento dei dati personali: la banca dati ne contiene «solo nella misura necessaria per la raccolta e il trattamento delle informazioni in conformità del presente regolamento». Nel dettaglio, si tratta di nomi e dati di contatto delle persone fisiche responsabili della registrazione e con autorità legale di rappresentare il fornitore o il deployer. Nessuna informazione personale relativa agli utenti finali del sistema di IA passa per la banca dati.

Il nesso con gli obblighi dell’articolo 49

La banca dati dell’articolo 71 è lo strumento attraverso cui prende vita l’obbligo di registrazione dell’articolo 49. I tre passaggi ricorrono frequentemente nell’operatività:

  1. un fornitore, prima di immettere sul mercato un sistema IA dell’Allegato III (eccetto punto 2), si registra e registra il suo sistema nella banca dati;
  2. un fornitore che applica la deroga dell’articolo 6 paragrafo 3 (sistema dell’Allegato III considerato non ad alto rischio per assenza di rischio significativo) deve comunque registrarsi e registrare il sistema nella banca dati, per rendere tracciabile la decisione;
  3. un deployer pubblico che mette in servizio o utilizza un sistema dell’Allegato III (eccetto punto 2) si registra, seleziona il sistema dal registro e registra l’uso che ne farà.

È un’architettura a tre strati che, combinata con il requisito di pubblicità del paragrafo 4, produce un inedito: per ogni sistema ad alto rischio presente sul mercato UE sarà possibile, in linea di principio, sapere chi lo fornisce, a cosa serve e, se il deployer è pubblico, quali amministrazioni lo usano e per quale finalità.

Perché la scadenza del 2 agosto 2026 impatta anche qui

L’articolo 71 non ha una data di applicazione distinta: segue il calendario generale del Regolamento. L’articolo 49 è parte del Capo III relativo ai sistemi ad alto rischio e si applica dal 2 agosto 2026 insieme al resto degli obblighi di alto rischio. Per arrivare a quella data con un sistema funzionante, la Commissione deve avere la banca dati operativa, leggibile meccanicamente e accessibile al pubblico. È uno dei cantieri infrastrutturali meno visibili ma più significativi per il funzionamento effettivo dell’AI Act.

Cosa significa per fornitori e deployer

Per un fornitore di sistemi IA che rientrano nell’Allegato III, il nodo operativo è duplice. Da un lato la compliance tecnica: preparare i dati dell’Allegato VIII sezione A in un formato coerente con le specifiche funzionali che la Commissione sta elaborando. Dall’altro il tema di comunicazione: l’informazione registrata diventa pubblica e indicizzabile, quindi la descrizione del sistema, le sue finalità dichiarate e le categorie di soggetti coinvolti saranno scrutinabili da stampa, ricercatori e autorità di protezione dei dati.

Per un deployer pubblico, la registrazione dell’uso è un obbligo in più rispetto al fornitore e non è delegabile: l’amministrazione che attiva un sistema IA ad alto rischio diventa soggetto pubblicamente identificato nella banca dati UE. È un vincolo che entra in tensione con pratiche di procurement tradizionali, dove l’adozione di un servizio digitale non produce tipicamente un’esposizione pubblica esplicita. Da questo momento sì.

Fonte

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, articoli 49 e 71, Allegati VIII e IX. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

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