Skip to content
SYS: DATAPOINT//TERMINAL DATE: 2026.07.10 07:35:35 UTC FEED: ● LIVE SOURCES: 7 active ALERTS_24H: 0 CRIT_24H: 0 UPTIME: 88d USER: @operator
ARTICLE [F2]
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI Act, 2 agosto 2026: cosa diventa operativo (e cosa slitta al 2027)

Mancano meno di quattro mesi alla data chiave del Regolamento UE 2024/1689. Il 2 agosto 2026 scatta l'applicazione generale, compresi gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III. Un blocco di regole, invece, slitta al 2027. Vediamo cosa dice esattamente l'articolo 113.

DATE2026.04.13 22:42
SEVERITYEDIT
READ7 min
AI Act, 2 agosto 2026: cosa diventa operativo (e cosa slitta al 2027)

Il 2 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2024/1689 — l’AI Act — entra nella sua fase di applicazione generale. Lo stabilisce, parola per parola, l’articolo 113 del Regolamento: «Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026». Ma lo stesso articolo 113 introduce tre eccezioni che spostano alcuni blocchi di regole prima (2 febbraio 2025 e 2 agosto 2025) e altri dopo (2 agosto 2027). Per un operatore che deve capire cosa preparare, la differenza non è di dettaglio.

Il calendario fissato dall’articolo 113

L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE del 12 luglio 2024. Da quel momento si è attivato un calendario di applicazione scaglionato:

  • 2 febbraio 2025 — si applicano i Capi I e II: disposizioni generali e pratiche di IA vietate (articolo 5).
  • 2 agosto 2025 — si applicano il Capo III sezione 4, il Capo V (modelli di IA per finalità generali, GPAI), il Capo VII, il Capo XII e l’articolo 78, con l’eccezione dell’articolo 101.
  • 2 agosto 2026 — si applica il resto del Regolamento in via generale, compreso l’articolo 6 paragrafo 2 e quindi l’Allegato III.
  • 2 agosto 2027 — si applicano l’articolo 6 paragrafo 1 e i corrispondenti obblighi, ossia il regime degli high-risk legati all’Allegato I (sistemi IA usati come componenti di sicurezza di prodotti già soggetti a normativa di armonizzazione dell’Unione).

È una distinzione che molti commenti tendono a semplificare. Il 2 agosto 2026 non «entra in vigore l’AI Act»: il Regolamento è già in vigore e in parte già applicato. Quel che scatta in quella data è l’applicazione del nucleo centrale del sistema di obblighi per i sistemi ad alto rischio individuati dall’Allegato III. Il secondo binario high-risk — quello dei prodotti già certificati secondo la normativa settoriale — attende un altro anno.

Cosa significa «alto rischio» secondo l’articolo 6

L’articolo 6 dell’AI Act definisce due strade per classificare un sistema come ad alto rischio.

La prima strada è il paragrafo 1: un sistema è ad alto rischio se è destinato a essere usato come componente di sicurezza di un prodotto (o è esso stesso un prodotto) disciplinato dalla normativa di armonizzazione UE elencata nell’Allegato I — per esempio macchine, dispositivi medici, giocattoli, ascensori, veicoli — e se quel prodotto è soggetto a valutazione di conformità da parte di terzi. È questa la parte che, per effetto dell’articolo 113 lettera c), si applica soltanto dal 2 agosto 2027.

La seconda strada è il paragrafo 2: sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA elencati nell’Allegato III. Questo elenco si applica integralmente dal 2 agosto 2026.

Il paragrafo 3 introduce una deroga: un sistema presente nell’Allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, e se ricade in almeno una di quattro condizioni — compito procedurale limitato, miglioramento di un’attività umana già completata, rilevamento di schemi decisionali precedenti senza sostituire la valutazione umana, compito puramente preparatorio. La deroga non si applica mai, però, se il sistema effettua profilazione di persone fisiche: in quel caso resta sempre ad alto rischio.

Il paragrafo 4 impone al fornitore che invoca la deroga l’obbligo di documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato, e di registrarsi a norma dell’articolo 49 paragrafo 2. Non è un auto-certificato di comodo: la documentazione va resa disponibile alle autorità nazionali competenti su richiesta.

I settori dell’Allegato III

L’Allegato III individua otto aree. Il testo ufficiale elenca i sistemi IA ad alto rischio «a norma dell’articolo 6, paragrafo 2» nei settori seguenti.

  1. Biometria — identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili, riconoscimento delle emozioni. La verifica biometrica one-to-one (conferma che una persona è chi dice di essere) resta esclusa.
  2. Infrastrutture critiche — sistemi IA usati come componenti di sicurezza nella gestione di infrastrutture digitali critiche, traffico stradale, fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.
  3. Istruzione e formazione professionale — accesso e ammissione, valutazione dei risultati di apprendimento, valutazione del livello di istruzione adeguato, monitoraggio dei comportamenti vietati durante le prove.
  4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo — selezione del personale, pubblicazione di annunci mirati, filtraggio delle candidature, decisioni su promozione o cessazione, assegnazione dei compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni.
  5. Servizi privati e pubblici essenziali — valutazione dell’accesso a prestazioni di assistenza pubblica (sanità compresa), merito di credito (esclusi i sistemi antifrode), pricing e valutazione dei rischi nelle assicurazioni vita e sanitarie, triage delle chiamate di emergenza.
  6. Attività di contrasto — valutazione del rischio di vittimizzazione o recidiva, strumenti usati come poligrafi, valutazione dell’affidabilità degli elementi probatori, profilazione investigativa ai sensi della direttiva (UE) 2016/680.
  7. Migrazione, asilo e controllo delle frontiere — valutazione del rischio posto da una persona fisica, assistenza nell’esame di domande di asilo, visto o permesso di soggiorno, identificazione delle persone in contesti di frontiera (con l’eccezione della sola verifica dei documenti di viaggio).
  8. Amministrazione della giustizia e processi democratici — assistenza all’autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto, sistemi destinati a influenzare l’esito di elezioni o referendum o il comportamento di voto (sono esclusi gli strumenti di back-office delle campagne politiche).

Chi è realmente toccato

Se si legge l’Allegato III a mente fredda, l’insieme dei soggetti interessati va molto oltre le imprese tecnologiche. Una banca che usa scoring del merito creditizio, un’azienda che filtra candidature con strumenti automatizzati, una compagnia assicurativa che calcola premi vita, una pubblica amministrazione che valuta l’ammissibilità a prestazioni sociali, una scuola che usa strumenti di proctoring, un’autorità pubblica che istruisce pratiche di migrazione: tutti possono essere deployer o fornitori di un sistema ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2.

La conseguenza pratica è che dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi sostanziali del Regolamento per queste realtà: sistema di gestione dei rischi, qualità dei dati e governance dei dataset, documentazione tecnica, tracciabilità, trasparenza verso i deployer, sorveglianza umana, requisiti di accuratezza, robustezza e cybersicurezza, registrazione nella banca dati UE, marcatura CE e — per i deployer pubblici — valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.

Un appuntamento intermedio: 2 febbraio 2026

L’articolo 6 paragrafo 5 fissa una data che è utile tenere presente: «entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l’attuazione pratica del presente articolo … insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d’uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio». Quegli orientamenti sono già attesi: serviranno a sciogliere molti dubbi di classificazione nei sei mesi che precedono l’applicazione dell’Allegato III.

Cosa fare da qui al 2 agosto 2026

Per un’organizzazione che sospetta di rientrare in uno dei settori dell’Allegato III, il lavoro utile da qui ai prossimi mesi non è la compliance documentale di facciata, ma un esercizio di qualificazione: mappare i sistemi di IA effettivamente in uso o in progetto, confrontarli voce per voce con l’elenco dell’Allegato III, valutare se sia invocabile la deroga del paragrafo 3 (e, in quel caso, documentarla formalmente come richiesto dal paragrafo 4). Solo dopo questa qualificazione ha senso affrontare il resto — i requisiti tecnici del Capo III, il ruolo di fornitore o di deployer, l’eventuale certificazione.

La data del 2 agosto 2026 è nota da mesi. Non lo è altrettanto la precisione del calendario dell’articolo 113, che ha conseguenze operative concrete su cosa si può rinviare al 2027 e cosa no.

Fonte

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 12 luglio 2024. Articoli 6 e 113, Allegato III. Testo ufficiale disponibile su EUR-Lex: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

> LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *